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Quali novità si presentano per i Datori di lavoro inerenti il rischio incendio?

Novità antincendio

Caro imprenditore, devi sapere che a un anno di distanza dall’emanazione dei Decreti Ministeriali (D.M.) del 1, 2 e 3 settembre 2021, che hanno apportato importanti cambiamenti rispetto al precedente D.M. del 10 marzo 1998, ora abrogato, si apre la strada al nuovo scenario normativo per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Questa nuova normativa introduce una rivoluzionaria modalità di valutazione del rischio incendio, insieme a misure di prevenzione e protezione adattate ai diversi livelli di rischio. Inoltre, vengono introdotte significative innovazioni riguardanti la formazione degli operatori antincendio.

Per ottemperare ai nuovi dettami di legge, è imperativo integrare la valutazione del rischio incendio prevista dal D.M. del 3 settembre 2021 nel Documento di Valutazione dei Rischi prescritto dal D.Lgs 81/2008. Pertanto, è essenziale rivalutare il rischio incendio secondo le nuove linee guida e valutare la necessità di adottare nuove misure per garantire la conformità alla normativa vigente.

La valutazione del rischio incendio è diventata ancora più complessa con l’entrata in vigore del D.M. 3 Settembre 2021, che ha ridefinito i livelli di rischio incendio, sostituendo la classificazione precedente stabilita dal D.M. 10 Marzo 1998. In precedenza, i luoghi di lavoro erano suddivisi in tre categorie: a basso, medio e alto rischio incendio. Tuttavia, il “Minicodice” del D.M. 3 Settembre 2021 ha introdotto nuovi criteri che determinano se un luogo di lavoro può essere considerato a basso rischio.

Secondo il nuovo Decreto, rientrano nella categoria a basso rischio i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:

  • Non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e non sono situati in contesti che invece sono sottoposti a tale controllo.
  • Hanno un numero di occupanti non superiore a 100.
  • Presentano una superficie lorda inferiore a 1000 mq.
  • Si trovano ad un’altezza rispetto al piano di campagna compresa tra -5 m e 24 m.
  • Non contengono materiale combustibile che comporti un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq (il calcolo è necessario).
  • Non conservano sostanze pericolose in quantità significative e non sono soggetti a lavorazioni pericolose dal punto di vista antincendio.

Per questi luoghi di lavoro è obbligatorio attuare le misure di prevenzione e protezione stabilite dal Minicodice (D.M. 3 Settembre 2021) o, in alternativa, seguire il Codice definito dalla Regola Tecnica Orizzontale “RTO” (D.M. 3 Agosto 2015). Questo codice comprende disposizioni relative a:

  • Compartimentazione dei luoghi a basso rischio rispetto ad altri luoghi con diversi livelli di rischio incendio.
  • Procedure di evacuazione dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, garantendo la possibilità di raggiungere luoghi sicuri in caso di emergenza tramite percorsi, porte, segnaletica, dispositivi di allarme e comunicazione.
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA), che prevede la messa in atto e la verifica periodica delle misure preventive contro gli incendi, nonché la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di emergenza.
  • Controllo degli incendi attraverso la presenza di apparecchiature antincendio adeguate, come estintori e idranti.
  • Rilevazione e allarme.
  • Controllo di fumi e calore, garantendo aperture adeguate per il deflusso dei prodotti della combustione.
  • Accessibilità per i mezzi di soccorso e spazi di manovra adeguati.
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Nel caso in cui un luogo di lavoro non rientri nella categoria di “rischio basso” definita dal Minicodice e non sia soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco regolamentati dal DPR 151/2011, sarà comunque necessario progettare la sicurezza antincendio in conformità al Codice di Prevenzione Incendi stabilito dal D.M. del 3 agosto 2015.

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A quale categoria appartiene la tua Impresa?  La recente normativa antincendio, basata sulla valutazione del rischio incendio, ha introdotto requisiti specifici per la formazione in materia di sicurezza antincendio. Secondo il D.M. 2 Settembre 2021, i corsi di formazione e aggiornamento sono suddivisi in diverse categorie, progettate per adattarsi alle diverse esigenze.

Per sapere cosa fare per la tua azienda contattaci sul seguente indirizzo mail: [email protected]

Per avere informazioni sulla valutazione rischio incendio

Stesura del Piano di emergenza ed evacuazione

Organizzazione dei corsi antincendio

Corsi di formazione antincendio

Una Nuova sfida per gli imprenditori

Con l’entrata in vigore del rivoluzionario D.M. 2 Settembre 2021, vengono introdotti cambiamenti significativi nell’ambito della formazione antincendio. Addio al livello basso di rischio, ora c’è un obbligo di prova pratica persino per il livello 1 di complessità. Le nuove disposizioni enfatizzano la necessità di avere un numero adeguato di addetti antincendio, tenendo conto delle turnazioni e delle assenze prevedibili.

Se hai seguito corsi antincendio in passato, tieni presente che la formazione pregressa potrebbe ancora essere valida, a patto che rispetti i nuovi criteri definiti dal D.M. 2 Settembre 2021. Inoltre, la formazione teorica può essere svolta tramite videoconferenza, rendendo il processo di apprendimento più flessibile.

Passando al Piano di Emergenza, con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, ci sono nuovi obblighi che coinvolgono i luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, i luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente, e i luoghi di lavoro soggetti al DPR 151/2011. Il Piano di Emergenza dovrà essere corredato di Planimetrie di Emergenza, secondo le specifiche dell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021. Per i luoghi che non rientrano in queste categorie, sebbene non sia richiesto un Piano di Emergenza, resta l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali in caso di incendio, documentate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine, con l’entrata in vigore del D.M. 1 Settembre 2021, noto come Decreto Controlli, viene introdotto l’obbligo di tenere un registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio nei luoghi di lavoro. Oltre a controlli e manutenzioni specializzate, ora è richiesta anche la sorveglianza visiva dei dispositivi antincendio da parte dei lavoratori, utilizzando una check list dedicata. Mantenere la sicurezza antincendio in cima alle priorità è ora più importante che mai.

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Alla prossima!

Fabio

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