Draghi l’ha ribadito, la sicurezza sul lavoro è una priorità per il nostro Paese. Ma quanto siamo realmente consapevoli delle responsabilità che gravano sulle spalle degli imprenditori, anche quando nominano un soggetto preposto? Scopriamo insieme cosa dice la legge e come alcune recenti sentenze hanno delineato un panorama normativo che lascia poco spazio a interpretazioni.
Il Principio Fondamentale
Nel tessuto lavorativo italiano, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sono pilastri su cui si erge il benessere dei lavoratori. Questi principi sono regolamentati da normative, tra cui spicca il Decreto Legislativo 81/2008, noto come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tuttavia, una verità cruciale emerge: la presenza di un preposto non scarica l’imprenditore dalle proprie responsabilità in caso di infortunio sul lavoro.
La Legge e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
L’articolo 28 del D.Lgs.81/2008 impone ai datori di lavoro di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), contenente le misure di prevenzione e protezione adottate. Ma, e qui risiede la chiave, la nomina di un preposto non libera l’imprenditore dall’onere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti.
Le Sentenze della Corte di Cassazione: Verità Incontestabili
Numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione italiana negli ultimi anni confermano senza ombra di dubbio la responsabilità del datore di lavoro, anche con un soggetto preposto. Una sentenza del 23 marzo 2023 (n.12122) ha condannato amministratori di un’azienda per lesioni colpose, sottolineando che il datore di lavoro non può sottrarsi alla sua responsabilità in presenza di un preposto se una misura prevista nel DVR si dimostra inidonea.
Il caso del 10 marzo 2023 (n.10110) riguardante il presidente del Consiglio di Amministrazione è altrettanto eloquente: la presenza del preposto non esonera l’imprenditore dalla responsabilità delle misure di prevenzione. Analogamente, la sentenza del 16 febbraio 2022 (n.5415) ha confermato la responsabilità penale di un datore di lavoro per lesioni colpose, nonostante la presenza di un caposquadra preposto.
In sintesi: La designazione di un Preposto non esonera l'imprenditore
Numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione italiana negli ultimi anni confermano senza ombra di dubbio la responsabilità del datore di lavoro, anche con un soggetto preposto. Una sentenza del 23 marzo 2023 (n.12122) ha condannato amministratori di un’azienda per lesioni colpose, sottolineando che il datore di lavoro non può sottrarsi alla sua responsabilità in presenza di un preposto se una misura prevista nel DVR si dimostra inidonea.
Il caso del 10 marzo 2023 (n.10110) riguardante il presidente del Consiglio di Amministrazione è altrettanto eloquente: la presenza del preposto non esonera l’imprenditore dalla responsabilità delle misure di prevenzione. Analogamente, la sentenza del 16 febbraio 2022 (n.5415) ha confermato la responsabilità penale di un datore di lavoro per lesioni colpose, nonostante la presenza di un caposquadra preposto.
In sintesi: La designazione di un Preposto non esonera l'imprenditore
In conclusione, è essenziale comprendere che la designazione di un preposto non solleva il datore di lavoro dalle responsabilità stabilite nel D.Lgs.81/2008. La responsabilità primaria resta in capo all’imprenditore, che è chiamato a garantire la sicurezza sul lavoro e ad adottare misure di prevenzione efficaci. In un panorama normativo sempre più stringente, la consapevolezza e l’azione pronta sono la chiave per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e in conformità con la legge.
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Fabio